Italgas Reti condannata per mancato allaccio del gas
Categoria: Bollette Pubblicato Lunedì, 04 Febbraio 2019 11:43
Mancato allaccio del gas
Italgas Reti condannata a pagare 100 euro al giorno al consumatore,
oltre alle spese legali
Ora la causa proseguirà per il risarcimento dei danni
Un cittadino romano, circa un anno dopo aver presentato la domanda di allaccio del gas nella propria abitazione, ha presentato ricorso ex art. 700 cpc per ottenere che il Tribunale di Roma ordinasse ad Italgas Reti spa di dare seguito alla sua richiesta.
L’azione degli avvocati fiduciari di InSieme Consumatori, avv.ti Romolo Reboa e Roberta Verginelli, ha ottenuto che il Giudice Antonella Izzo pronunciasse l’ordinanza n° 5964/2018 ove sono stati fissati alcuni principi fondamentali per la difesa dei diritti dei consumatori nei confronti dei soprusi quotidiani che li vedono vittime delle grandi compagnie elettriche, del gas e telefoniche.
In primo luogo il Giudice ha fissato il principio che <<il tempo trascorso dalla data dell’appuntamento inevaso senza che all’utente sia stato comunicato quali ostacoli si frappongano, eventualmente, all’esecuzione del lavori di allaccio>> è elemento sufficiente a far ritenere che <<Italgas Reti s.p.a. abbia violato gli obblighi che derivano dalla sua qualità di distributore locale del gas, così come dettagliati dal TUDG - Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014 -2019>>.
Dopodiché il Magistrato ha affermato che <<Considerato il danno che deriva all’utente dal protrarsi nel tempo della situazione attuale, sia per l’impedimento che ne deriva al pieno godimento dell’immobile, sia per gli esborsi necessari a far fronte alla mancanza della fornitura di gas e per le potenziali ripercussioni sulla salute della ricorrente e dei familiari conviventi, si ritiene che il ricorso contro Italgas sia meritevole di accoglimento e che, dato il carattere infungibile dell’attività omessa dalla convenuta, sia opportuno irrogare la misura di coercizione indiretta di cui all’art.614 bis c.p.c. fissando la somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento trascorsi 15 giorni dalla sua emanazione.>>..
La tutela del consumatore non si concluderà con questo provvedimento, che peraltro Italgas Reti spa non ha impugnato, in quanto gli avv.ti Romolo Reboa e Roberta Verginelli hanno fatto sapere che il giudizio proseguirà sia contro Acea Energia spa, venditrice del gas, che contro la distributrice Italgas Reti spa, finalizzato ad ottenere il risarcimento del danno.
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