Corte di Giustizia europea: obbligatorio il rimborso per il ritardo del treno anche se dovuto a cause di forza maggiore
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- Categoria: Trasporti
- Pubblicato Mercoledì, 02 Ottobre 2013 10:44
La Corte di Giustizia europea interviene a favore degli utenti delle rotaie: obbligatorio il rimborso per il ritardo del treno anche se dovuto a cause di forza maggiore. In generale, è indubbia la responsabilità della società di trasporti se, per propria colpa, sopprime un treno o compie un ritardo. In questi casi, non si mette in discussione il diritto del cittadino ad ottenere il rimborso del ticket di viaggio e l’eventuale risarcimento del danno. Ma la Corte Europea ha appena precisato anche che: il biglietto va rimborsato parzialmente anche se il ritardo è dovuto a una causa del tutto estranea alla compagnia ferroviaria. La società di trasporto non può neanche inserire, nelle proprie condizioni generali di viaggio, una clausola che la esoneri dai rimborsi se si verificano cause di forza maggiore. La limitazione di responsabilità per il trasportatore vale solo per la richiesta di risarcimento del danno (lo stabiliscono le regole uniformi dei contratti di trasporto internazionale), ma non anche per le richieste l’indennizzo del prezzo del biglietto (ossia il rimborso). In caso di ritardo o soppressione della corsa, infatti, il rimborso del prezzo del biglietto del treno ha una finalità del tutto diversa dal risarcimento: quella di compensare il prezzo pagato dal passeggero come corrispettivo per un servizio che non è stato eseguito conformemente al contratto di trasporto. L’indennizzo a cui ha diritto il viaggiatore corrisponde al 25% del prezzo pagato se il ritardo è compreso tra i 60 e i 119 minuti e sale al 50% se lo slittamento è di 120 minuti od oltre.
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